Titolo VI
Art. 132
Funzionamento del comitato
In vigore dal 13 ott 2000
Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-132