Titolo VI

Art. 129

Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

In vigore dal 13 ott 2000
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo 1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-129

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