Titolo VI

Art. 125

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

In vigore dal 13 ott 2000
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-125

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