Art. 138 · Annullamento straordinario
Titolo VI

Art. 138

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Annullamento straordinario

In vigore dal 13 ott 2000
Annullamento straordinario 1. In applicazione dell', comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-138