Art. 2
Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca
Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca
1. Qualora trovi nuove informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti:
a)
una descrizione dettagliata delle informazioni scoperte;
b)
in allegato, tutti i documenti giustificativi pertinenti;
c)
il territorio in cui si sospetta che abbia o abbia avuto luogo il lavoro forzato.
2. Quando chiede il sostegno di altre autorità competenti interessate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti:
a)
se del caso, un riferimento all’indagine per la quale è chiesto il sostegno;
b)
l’autorità o le autorità competenti di cui è chiesto il sostegno;
c)
una descrizione dettagliata del sostegno richiesto, inclusa, se del caso, la richiesta di contattare gli operatori economici di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015.
3. L’autorità competente che abbia un interesse in un’indagine condotta da un’altra autorità competente e intenda essere strettamente coinvolta in tale indagine a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015 comunica, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti:
a)
se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta;
b)
l’autorità competente capofila incaricata dell’indagine;
c)
una descrizione dettagliata dei motivi della richiesta.
4. Nei casi in cui chiede informazioni ad altre autorità competenti ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione o un’autorità competente comunica, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento, le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato:
a)
se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta;
b)
l’autorità o le autorità competenti cui sono richieste le informazioni;
c)
una descrizione dettagliata delle informazioni richieste;
d)
eventuali documenti giustificativi;
e)
il termine di risposta stabilito all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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