Art. 4
Avvio di un’indagine
Avvio di un’indagine
Quando informa la Commissione, se del caso, e le altre autorità competenti dell’avvio di un’indagine a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica loro le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato:
(1)
lo stato dell’indagine («indagine avviata»);
(2)
le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto dell’indagine;
(3)
le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici oggetto dell’indagine, tra cui nome e indirizzo di stabilimento;
(4)
la data di avvio dell’indagine;
(5)
una sintesi dei motivi alla base dell’avvio dell’indagine;
(6)
una copia delle informazioni notificate all’operatore o agli operatori economici.
Storico versioni
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