Art. 4

Avvio di un’indagine

Avvio di un’indagine Quando informa la Commissione, se del caso, e le altre autorità competenti dell’avvio di un’indagine a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica loro le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato: (1) lo stato dell’indagine («indagine avviata»); (2) le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto dell’indagine; (3) le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici oggetto dell’indagine, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; (4) la data di avvio dell’indagine; (5) una sintesi dei motivi alla base dell’avvio dell’indagine; (6) una copia delle informazioni notificate all’operatore o agli operatori economici.
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Avvio di un’indagine (Art. 4 Regolamento (UE) 2026/903) — Testo vigente | Portale Normativo