Art. 6

Comunicazione delle decisioni in materia di violazione e delle informazioni sul ritiro e sullo smaltimento dei prodotti

Comunicazione delle decisioni in materia di violazione e delle informazioni sul ritiro e sullo smaltimento dei prodotti 1.   Quando comunica una decisione che accerta, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, una violazione dell’ di detto regolamento alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7, di tale regolamento, l’autorità competente capofila comunica, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti: a) un riferimento all’indagine cui si riferisce la decisione; b) lo stato dell’indagine («decisione adottata»); c) le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto della decisione; d) le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici destinatari della decisione, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; e) una sintesi dei motivi alla base dell’adozione della decisione; f) un’indicazione che precisi se l’ordine stabilito nella decisione prescriva di: i) ritirare i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione e smaltirli, in tutto o in parte; ii) trattenere tali prodotti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento; g) la data di scadenza del termine stabilito nella decisione entro il quale l’operatore o gli operatori economici devono conformarsi agli ordini a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/3015; h) una copia elettronica della decisione adottata. 2.   Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila di uno Stato membro comunica alle autorità doganali indicate di seguito una decisione che accerta, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale regolamento, una violazione dell’ dello stesso regolamento utilizzando i mezzi di comunicazione seguenti: a) prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: alle autorità doganali di tale Stato membro, tramite protocolli nazionali da concordare tra l’autorità competente capofila e le autorità doganali di detto Stato membro; b) dopo l’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: a tutte le autorità doganali, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, attraverso il quale la decisione adottata a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale regolamento è automaticamente trasmessa al sistema doganale di gestione dei rischi. Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità doganali di uno Stato membro cui è stata comunicata tramite protocolli nazionali una decisione di cui al primo comma comunicano tale decisione alle autorità doganali degli altri Stati membri registrandola nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015. 3.   Ai fini della comunicazione alle autorità doganali di una decisione di cui al paragrafo 2 prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione, qualora agisca in qualità di autorità competente capofila, comunica tale decisione alle autorità doganali registrandola nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 4.   Ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente interessata comunica senza indebito ritardo alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato: a) la data entro la quale è stato completato il processo di ritiro e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015; b) la data in cui sono state applicate le sanzioni in caso di non conformità alla decisione come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento.
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Comunicazione delle decisioni in materia di violazione e delle informazioni sul ritiro e sullo smaltimento dei prodotti (Art. 6 Regolamento (UE) 2026/903) — Testo vigente | Portale Normativo