Art. 8

Comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione a seguito di un riesame

Comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione a seguito di un riesame 1.   Ai fini degli articoli 20, 21 e 23 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica alla Commissione, se del caso, e alle altre autorità competenti, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni indicate di seguito relative a qualsiasi revoca o modifica di una decisione adottata a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, a seguito di un riesame effettuato conformemente all’articolo 21 del medesimo regolamento: a) un riferimento alla decisione adottata a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 oggetto del riesame, comprese le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti interessati dalla decisione e l’operatore o gli operatori economici destinatari della stessa, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; b) una copia elettronica della decisione da essa adottata in merito alla domanda di riesame a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015, compresa qualsiasi modifica o revoca di una decisione che accerta una violazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento; c) in caso di controllo giurisdizionale di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, l’esito di tale controllo, compresa una copia della relativa decisione giudiziaria, un’indicazione che precisi se la decisione adottata a norma dell’articolo 20 di detto regolamento sia stata annullata in tutto o in parte e una sintesi delle motivazioni sottostanti; d) la data in cui prendono effetto la revoca della decisione o le relative modifiche. 2.   Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila di uno Stato membro, a seguito di un riesame effettuato a norma dell’articolo 21 di tale regolamento, comunica alle autorità doganali indicate di seguito la revoca o le modifiche di una decisione adottata a norma dell’articolo 20 di detto regolamento utilizzando i mezzi di comunicazione seguenti: a) prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: alle autorità doganali di tale Stato membro, tramite protocolli nazionali da concordare tra l’autorità competente capofila e le autorità doganali di detto Stato membro; b) dopo l’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: a tutte le autorità doganali, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, attraverso il quale la revoca o le modifiche di tali decisioni sono automaticamente trasmesse al sistema doganale di gestione dei rischi. Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità doganali di uno Stato membro cui sono state comunicate tramite protocolli nazionali la revoca o le modifiche di una decisione di cui al primo comma comunicano tale revoca o tali modifiche alle autorità doganali degli altri Stati membri registrandole nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015. 3.   Nei casi in cui agisce in qualità di autorità competente capofila, la Commissione, fino all’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, comunica alle autorità doganali la revoca o le modifiche di una decisione di cui al paragrafo 2 registrandole nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R0903#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione a seguito di un riesame (Art. 8 Regolamento (UE) 2026/903) — Testo vigente | Portale Normativo