Art. 9

Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle informazioni comunicate nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato

Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle informazioni comunicate nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato La Commissione provvede affinché i dati personali contenuti nelle informazioni inserite nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato e conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati siano conservati nell’ICSMS per 10 anni a decorrere dagli eventi seguenti: (1) la comunicazione della chiusura di un’indagine preliminare, come previsto all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/3015; (2) la comunicazione della chiusura di un’indagine, come previsto all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015; (3) la comunicazione di una decisione relativa alla violazione, come previsto all’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3015; (4) la comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione che accerta una violazione dell’ del regolamento (UE) 2024/3015 a norma degli articoli 20, 21 e 23 di tale regolamento. (5) I dati personali contenuti nelle comunicazioni nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato sono automaticamente cancellati l’ultimo giorno del periodo di conservazione di cui alle lettere a), b), c) e d).
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Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle informazioni comunicate nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato (Art. 9 Regolamento (UE) 2026/903) — Testo vigente | Portale Normativo