Art. 2 · Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca

Art. 2

Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca

Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca 1.   Qualora trovi nuove informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti: a) una descrizione dettagliata delle informazioni scoperte; b) in allegato, tutti i documenti giustificativi pertinenti; c) il territorio in cui si sospetta che abbia o abbia avuto luogo il lavoro forzato. 2.   Quando chiede il sostegno di altre autorità competenti interessate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti: a) se del caso, un riferimento all’indagine per la quale è chiesto il sostegno; b) l’autorità o le autorità competenti di cui è chiesto il sostegno; c) una descrizione dettagliata del sostegno richiesto, inclusa, se del caso, la richiesta di contattare gli operatori economici di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015. 3.   L’autorità competente che abbia un interesse in un’indagine condotta da un’altra autorità competente e intenda essere strettamente coinvolta in tale indagine a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015 comunica, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti: a) se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta; b) l’autorità competente capofila incaricata dell’indagine; c) una descrizione dettagliata dei motivi della richiesta. 4.   Nei casi in cui chiede informazioni ad altre autorità competenti ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione o un’autorità competente comunica, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento, le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato: a) se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta; b) l’autorità o le autorità competenti cui sono richieste le informazioni; c) una descrizione dettagliata delle informazioni richieste; d) eventuali documenti giustificativi; e) il termine di risposta stabilito all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015.
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