Art. 1
Uso e funzionalità del modulo sul lavoro forzato del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS») e accesso a tale modulo
Uso e funzionalità del modulo sul lavoro forzato del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS») e accesso a tale modulo
1. Ai fini di un’applicazione efficace ed efficiente del regolamento (UE) 2024/3015, nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato è creato un modulo sul lavoro forzato («modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato»).
2. Il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato è utilizzato per le finalità seguenti:
a)
la comunicazione, da parte degli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri, dei recapiti e dei settori di competenza dell’autorità o delle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché degli aggiornamenti di tali informazioni;
b)
ai fini degli del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte della Commissione all’autorità competente capofila dello Stato membro interessato a norma dell’ del medesimo regolamento, delle informazioni presentate tramite il punto unico di presentazione delle informazioni in merito al presunto lavoro forzato che ha luogo nel suo territorio;
c)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, di nuove informazioni sul presunto lavoro forzato in un territorio per il quale non è competente, in base a quanto previsto all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli;
d)
la comunicazione della richiesta di sostegno rivolta dall’autorità competente capofila ad altre autorità competenti interessate, nonché delle richieste di altre autorità competenti di essere strettamente coinvolte in un’indagine in base all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli;
e)
la comunicazione di una richiesta di informazioni rivolta da un’autorità competente a un’altra autorità competente, nonché degli scambi che ne conseguono, in base all’articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli;
f)
ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione di una richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione a un’autorità competente, nonché degli scambi che ne conseguono, in base all’articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, di tale regolamento, e dei relativi dettagli;
g)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, dell’esito della sua valutazione in base alla quale decide di non avviare un’indagine, come previsto all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli;
h)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, dell’avvio di un’indagine come previsto all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli;
i)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, della chiusura di un’indagine, se del caso, alla Commissione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015 e alle altre autorità competenti come previsto all’articolo 20, paragrafo 3, di tale regolamento, e dei relativi dettagli;
j)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione conformemente all’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3015, di una decisione che accerta una violazione dell’ di tale regolamento, e dei relativi dettagli;
k)
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, di un ordine di ritiro e smaltimento di prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione alle autorità di vigilanza del mercato o alle altre autorità pertinenti, come previsto all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015;
l)
ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente interessata alla Commissione e alle altre autorità competenti, di informazioni sull’esecuzione degli ordini di ritiro e smaltimento di cui all’articolo 24 di tale regolamento;
m)
ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente interessata alla Commissione e alle altre autorità competenti, delle sanzioni applicate in caso di non conformità come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento;
n)
ai fini degli articoli 20, 21 e 23 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, di qualsiasi revoca o modifica di una decisione, compreso l’esito dei procedimenti di ricorso giurisdizionale, e dei relativi dettagli, a seguito di un riesame in base all’articolo 21 di tale regolamento;
o)
ulteriori comunicazioni tra la Commissione e le autorità competenti, nonché tra le autorità competenti stesse, ai fini dell’effettiva applicazione dei capi I («Disposizioni generali»), III («Indagini»), IV («Decisioni») e V («Esecuzione») del regolamento (UE) 2024/3015.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le relative informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del presente regolamento sono automaticamente notificate alla Commissione, se del caso, all’autorità o alle autorità competenti interessate e ad altre autorità pertinenti.
4. Al fine di garantire le interazioni con le autorità doganali prescritte dall’ e dal capo V, sezione II, del regolamento (UE) 2024/3015, il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato consente:
a)
a decorrere dall’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione alle autorità doganali tramite tale interconnessione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, della decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015;
b)
a decorrere dall’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione tramite tale interconnessione e il trattamento di dati, richieste, notifiche e altri messaggi tra le autorità competenti e le autorità doganali, nonché lo scambio delle successive comunicazioni e azioni intraprese dalle autorità doganali e dalle autorità competenti a norma del capo V, sezione II, del medesimo regolamento, e in particolare degli articoli da 28 a 30 dello stesso, compreso il trattamento delle informazioni indicate di seguito sulle merci di cui si sospetta o è accertata la violazione dell’ del regolamento (UE) 2024/3015, se del caso:
(i)
informazioni sul prodotto, tra cui la classificazione doganale, i codici TARIC, la descrizione, la quantità, l’origine e la destinazione, il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, il modello, gli identificatori del prodotto, le immagini del prodotto e dell’imballaggio e, se del caso, informazioni supplementari, come previsto all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015 e negli atti di esecuzione eventualmente adottati in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
(ii)
informazioni sugli operatori, compresi l’esportatore, il venditore, l’importatore, l’acquirente e il dichiarante;
(iii)
documenti giustificativi pertinenti, tra cui fatture, dichiarazioni di conformità, rapporti di collaudo;
(iv)
informazioni amministrative, tra cui il numero di riferimento della dichiarazione doganale, il numero di articolo delle merci, la data di accettazione della dichiarazione, un’indicazione delle dichiarazioni che contengono un insieme di dati ridotto, gli uffici doganali responsabili, il motivo della sospensione, informazioni sulle azioni e sulle decisioni adottate dalle autorità doganali o sugli eventuali ricorsi presentati dagli operatori economici;
c)
la comunicazione, il trattamento, la conservazione e l’uso di informazioni sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono, estratte e trasmesse a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015;
d)
la comunicazione, il trattamento, la conservazione e l’uso delle informazioni ottenute o fornite in virtù dello scambio di informazioni e della cooperazione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2024/3015.
5. Le informazioni contenute nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato sono utilizzate anche per effettuare le valutazioni basate sul rischio come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché per identificare i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali possono essere adottati atti delegati in base all’articolo 27 del medesimo regolamento.
6. L’accesso al modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato è limitato agli utenti designati dalla Commissione e dalle autorità competenti ai fini dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, nonché dalle autorità doganali ai fini dell’ e del capo V, sezione II, di tale regolamento.
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