Art. 3

Formati per la trasmissione dei dati sugli istituti giuridici

Formati per la trasmissione dei dati sugli istituti giuridici 1.   I dati sugli istituti giuridici sono trasmessi nei formati seguenti: a) nome dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri; b) identificativo unico dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri; c) informazioni sull'atto di costituzione del trust o atto equivalente: caricamento di file che consenta di caricare sia l'atto di costituzione del trust o atto equivalente che eventuali addendum o altri documenti vincolanti connessi all'atto; se l'atto costitutivo del trust o atto equivalente non esiste, si utilizza una sequenza di caratteri, lettere o numeri per fornire una descrizione generale, integrata dai punti di dati seguenti: i) tipo di atto: elenco (array) a scelta multipla contenente almeno le opzioni seguenti: 1) unilaterale; 2) strumento scritto firmato dal costituente e dal trustee; 3) inter vivos; 4) testamentario; 5) notarile; ii) diritto che disciplina l'istituto giuridico: elenco (array) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3; iii) revocabilità dell'istituto giuridico: elenco (array) con almeno le opzioni "revocabile" e "irrevocabile"; iv) eventuali poteri riservati mantenuti dal costituente, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri; v) compiti, poteri e restrizioni del guardiano, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri; vi) persone escluse, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri; vii) data di costituzione originaria: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II; d) eventuale finalità dell'istituto giuridico: elenco (array) con almeno le opzioni seguenti: i) gestione patrimoniale – beni immobili; ii) gestione patrimoniale – titoli e liquidità; iii) gestione patrimoniale – successioni; iv) gestione patrimoniale – attività di natura mista; v) fini filantropici/donazione; e) valore delle attività detenute nell'istituto giuridico o gestite mediante quest'ultimo: elenco (array) contenente almeno le seguenti opzioni relative al valore delle attività al momento della registrazione: i) il valore delle attività è inferiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; ii) il valore delle attività è compreso tra 1 000 e 10 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale; iii) il valore delle attività è compreso tra 10 000 e 100 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale; iv) il valore delle attività è compreso tra 100 000 e 1 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale; v) il valore delle attività è compreso tra 1 000 000 e 10 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale; vi) il valore delle attività è compreso tra 10 000 000 e 50 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale; vii) il valore delle attività è superiore a 50 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; f) luogo di residenza del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone; g) luogo di amministrazione, se diverso dal luogo di residenza: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone; h) descrizione dei beneficiari: elenco (array) a scelta multipla con le opzioni seguenti: i) identificabili singolarmente e segnalati come titolari effettivi; ii) non identificabili / classe di beneficiari; per un'ulteriore descrizione della classe di beneficiari, ove applicabile, deve essere utilizzata una sequenza di caratteri, lettere o numeri; i) motivo della registrazione degli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera g); j) documento o documenti pertinenti e relativa descrizione in relazione alla lettera i): il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera h); k) descrizione dell'assetto proprietario o di controllo: caricamento di file o trasmissione di dati strutturati, come specificato nell'allegato I; l) per i trust discrezionali i cui beneficiari potenziali o beneficiari di default possono essere identificati, singolarmente o come classe: i) nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari potenziali: il formato è conforme alle specifiche di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b); ii) nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari potenziali: il formato è identico a quello specificato: 1) all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici; 2) al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici; iii) descrizione dei beneficiari potenziali che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri; iv) nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari di default: il formato è conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); v) nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari di default: il formato è identico a quello specificato: 1) all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici; 2) al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici; vi) descrizione dei beneficiari di default che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri. 2.   In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
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