Art. 1
Formati per la trasmissione dei dati sui titolari effettivi
Formati per la trasmissione dei dati sui titolari effettivi
1. I dati sui titolari effettivi sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
nome/nomi: sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente tutti i nomi completi del titolare effettivo;
b)
cognome/cognomi: sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente tutti i cognomi completi del titolare effettivo;
c)
luogo di nascita: sequenza di lettere o numeri;
d)
data di nascita: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II;
e)
indirizzo di residenza: sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III;
f)
paese di residenza: elenco (array) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3;
g)
cittadinanze: elenco (array) a scelta multipla contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3 e un'opzione "apolide";
h)
tipo di documento d'identità: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
i)
numero del documento d'identità: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
j)
paese di rilascio del documento d'identità: elenco (array) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3.
2. In deroga al paragrafo 1, se il titolare effettivo è deceduto, è possibile indicare tale circostanza al posto dei dati di cui al paragrafo 1, lettere da c) a j).
3. I dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario e sui titolari effettivi sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
tipo di partecipazione nel soggetto giuridico: elenco (array) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
i)
proprietà diretta;
ii)
proprietà indiretta;
b)
per gli istituti giuridici, le persone fisiche di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1624 identificate come titolari effettivi: elenco (array) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
i)
costituente;
ii)
trustee;
iii)
beneficiario;
iv)
beneficiario potenziale;
v)
beneficiario di default;
vi)
guardiano;
vii)
qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'istituto giuridico attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, anche attraverso una catena di controllo o di proprietà;
c)
per i soggetti giuridici, le persone fisiche di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1624 identificate come titolari effettivi: elenco (array) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
i)
fondatore;
ii)
membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;
iii)
membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;
iv)
beneficiario;
v)
qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o indirettamente il soggetto giuridico;
d)
quota di partecipazione in percentuale nella società: percentuale che ammette due decimali;
e)
natura del controllo sul soggetto giuridico: elenco (array) a scelta multipla con almeno le opzioni seguenti:
i)
controllo attraverso la proprietà;
ii)
controllo attraverso i diritti di voto;
iii)
controllo attraverso il diritto di nomina;
iv)
controllo attraverso i diritti di veto;
v)
controllo attraverso la distribuzione degli utili;
vi)
controllo attraverso accordi formali o informali;
vii)
controllo attraverso i rapporti tra familiari;
viii)
controllo della maggioranza dei diritti di voto attraverso un'azione concertata con altri;
ix)
controllo attraverso accordi di nomina fiduciaria;
f)
data a partire dalla quale l'interesse beneficiario è detenuto: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II.
4. In deroga al paragrafo 3, se il soggetto giuridico o istituto giuridico è un organismo d'investimento collettivo, i dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
detenzione diretta o indiretta delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo: percentuale che ammette due decimali;
b)
capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo: sequenza di caratteri, lettere o numeri, oppure caricamento di file;
c)
controllo delle attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi: sequenza di caratteri, lettere o numeri, oppure caricamento di file.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
6. Qualora non sia possibile identificare un titolare effettivo, la giustificazione dell'assenza è trasmessa avvalendosi di un elenco (array) con almeno le opzioni seguenti:
a)
caso in cui non esiste alcun titolare effettivo:
i)
la proprietà del soggetto giuridico è così frammentata che nessuno detiene una quota di partecipazione sufficiente né esercita il controllo con altri mezzi;
ii)
il soggetto giuridico non ha per definizione titolari giuridici e nessuno detiene una partecipazione di controllo né esercita il controllo con altri mezzi;
iii)
il titolare effettivo dell'istituto giuridico è deceduto;
iv)
il titolare effettivo dell'istituto giuridico è un discendente non ancora nato;
b)
non è stato possibile determinare un titolare effettivo dopo aver esperito tutti i mezzi di identificazione di cui agli articoli da 51 a 57 del regolamento (UE) 2024/1624.
7. I dati sui dirigenti di alto livello sono trasmessi secondo i formati stabiliti nel paragrafo 1. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica anche al presente paragrafo.
8. I dati sulla persona responsabile della conservazione delle informazioni nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1624 sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
identità della persona: il formato è conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j), del presente articolo;
b)
informazioni di contatto della persona: indirizzo postale nel formato specificato all'allegato III, indirizzo di posta elettronica o numero di telefono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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