Art. 3
Formati per la trasmissione dei dati sugli istituti giuridici
Formati per la trasmissione dei dati sugli istituti giuridici
1. I dati sugli istituti giuridici sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
nome dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
b)
identificativo unico dell'istituto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
c)
informazioni sull'atto di costituzione del trust o atto equivalente: caricamento di file che consenta di caricare sia l'atto di costituzione del trust o atto equivalente che eventuali addendum o altri documenti vincolanti connessi all'atto; se l'atto costitutivo del trust o atto equivalente non esiste, si utilizza una sequenza di caratteri, lettere o numeri per fornire una descrizione generale, integrata dai punti di dati seguenti:
i)
tipo di atto: elenco (array) a scelta multipla contenente almeno le opzioni seguenti:
1)
unilaterale;
2)
strumento scritto firmato dal costituente e dal trustee;
3)
inter vivos;
4)
testamentario;
5)
notarile;
ii)
diritto che disciplina l'istituto giuridico: elenco (array) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3;
iii)
revocabilità dell'istituto giuridico: elenco (array) con almeno le opzioni "revocabile" e "irrevocabile";
iv)
eventuali poteri riservati mantenuti dal costituente, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
v)
compiti, poteri e restrizioni del guardiano, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
vi)
persone escluse, se del caso: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
vii)
data di costituzione originaria: data contenente anno, mese e giorno, come specificato nell'allegato II;
d)
eventuale finalità dell'istituto giuridico: elenco (array) con almeno le opzioni seguenti:
i)
gestione patrimoniale – beni immobili;
ii)
gestione patrimoniale – titoli e liquidità;
iii)
gestione patrimoniale – successioni;
iv)
gestione patrimoniale – attività di natura mista;
v)
fini filantropici/donazione;
e)
valore delle attività detenute nell'istituto giuridico o gestite mediante quest'ultimo: elenco (array) contenente almeno le seguenti opzioni relative al valore delle attività al momento della registrazione:
i)
il valore delle attività è inferiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
ii)
il valore delle attività è compreso tra 1 000 e 10 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
iii)
il valore delle attività è compreso tra 10 000 e 100 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
iv)
il valore delle attività è compreso tra 100 000 e 1 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
v)
il valore delle attività è compreso tra 1 000 000 e 10 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
vi)
il valore delle attività è compreso tra 10 000 000 e 50 000 000 EUR o tra i controvalori in moneta nazionale;
vii)
il valore delle attività è superiore a 50 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
f)
luogo di residenza del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone;
g)
luogo di amministrazione, se diverso dal luogo di residenza: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera e), ripetibile laddove vi siano più persone;
h)
descrizione dei beneficiari: elenco (array) a scelta multipla con le opzioni seguenti:
i)
identificabili singolarmente e segnalati come titolari effettivi;
ii)
non identificabili / classe di beneficiari; per un'ulteriore descrizione della classe di beneficiari, ove applicabile, deve essere utilizzata una sequenza di caratteri, lettere o numeri;
i)
motivo della registrazione degli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera g);
j)
documento o documenti pertinenti e relativa descrizione in relazione alla lettera i): il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettera h);
k)
descrizione dell'assetto proprietario o di controllo: caricamento di file o trasmissione di dati strutturati, come specificato nell'allegato I;
l)
per i trust discrezionali i cui beneficiari potenziali o beneficiari di default possono essere identificati, singolarmente o come classe:
i)
nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari potenziali: il formato è conforme alle specifiche di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b);
ii)
nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari potenziali: il formato è identico a quello specificato:
1)
all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici;
2)
al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici;
iii)
descrizione dei beneficiari potenziali che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri;
iv)
nomi e cognomi delle persone fisiche identificate come beneficiari di default: il formato è conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
v)
nomi e cognomi dei soggetti e istituti giuridici identificati come beneficiari di default: il formato è identico a quello specificato:
1)
all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), per i soggetti giuridici;
2)
al presente articolo, in particolare al presente paragrafo, lettere a) e b), per gli istituti giuridici;
vi)
descrizione dei beneficiari di default che sono classi: sequenza di caratteri, lettere o numeri.
2. In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
Storico versioni
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