Art. 47

Limitazione dei diritti degli interessati

Limitazione dei diritti degli interessati 1.   Qualora l’esercizio da parte di un interessato del diritto di accesso e del diritto di limitazione del trattamento di cui agli del regolamento (UE) 2016/679 e agli del regolamento (UE) 2018/1725 o la comunicazione di una violazione dei dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 comprometta un’indagine in corso riguardante una persona fisica nel settore doganale, l’esecuzione di controlli doganali o la gestione di un rischio specifico individuato in relazione a una persona fisica nel settore doganale, tali diritti possono essere limitati, in tutto o in parte, a condizione che la limitazione sia necessaria e proporzionata. Tale limitazione è imposta: a) dalle autorità doganali, in conformità dell’, paragrafo 1, lettere c), e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/679; o b) dalla Commissione e dall’Autorità doganale dell’UE in conformità dell’, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Le autorità doganali, la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE valutano caso per caso la necessità e la proporzionalità delle limitazioni di cui al paragrafo 1 prima della loro applicazione, tenendo conto del potenziale rischio per i diritti e le libertà dell’interessato. 3.   Nel trattare i dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei loro compiti, le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE o la Commissione, quando agiscono in qualità di titolare o contitolare del trattamento, prima di applicare una limitazione dei diritti di cui al paragrafo 1 consultano tali organizzazioni sui potenziali motivi per imporre la limitazione e sulla sua necessità e proporzionalità. 4.   Qualora limitino, in tutto o in parte, i diritti di cui al paragrafo 1, le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE adottano le seguenti misure: a) informano l’interessato, nella loro risposta alla richiesta, della limitazione applicata e dei relativi motivi e della possibilità di presentare ricorso presso le autorità nazionali per la protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati o di presentare ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea; e b) registrano i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità di tale limitazione, nonché i motivi per cui la concessione dell’accesso comprometterebbe la gestione dei rischi e i controlli doganali. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo può essere rinviata, omessa o negata a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 o qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare le finalità della limitazione. 5.   Le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE inseriscono nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web o sulla propria intranet una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla possibilità di limitazione dei loro diritti. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono garanzie per prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie determinano, tra l’altro, i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti, stabiliscono le fasi procedurali da seguire in relazione a tali limitazioni, specificano che cosa costituisce un debito monitoraggio delle limitazioni e dispongono il riesame periodico della loro applicazione, che deve avere luogo almeno ogni sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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