Art. 23

Riservatezza dei dati

Riservatezza dei dati 1.   I dati di natura riservata o forniti in via riservata ottenuti dalle autorità doganali o dall’Autorità doganale dell’UE rimangono riservati. Ciononostante, tali dati possono essere divulgati se le autorità doganali o l’Autorità doganale dell’UE sono tenute o autorizzate a farlo a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in particolare per motivi connessi a procedimenti giudiziari. 2.   Gli Stati membri possono designare, in consultazione con la Commissione, dati specifici la cui divulgazione lederebbe gli interessi essenziali della loro sicurezza, da contrassegnare tecnicamente all’interno del centro doganale digitale dell’UE in modo tale che qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati sia limitato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, a meno che tali autorità non autorizzino espressamente un ulteriore trattamento da parte di un’altra persona. La persona che trasmette i dati al centro doganale digitale dell’UE stabilisce chiaramente le limitazioni al trattamento di tali dati che possono essere collegate alle specifiche catene di approvvigionamento o alle categorie di dati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito agli specifici interessi essenziali di sicurezza in gioco e spiega perché ritiene che tali interessi non possano essere sufficientemente tutelati nell’ambito del quadro generale delle disposizioni sul trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE. 4.   Qualsiasi divulgazione, estrazione o comunicazione di dati ai sensi del presente regolamento avviene con un livello adeguato di protezione dei dati. 5.   Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), a decorrere dal 1o marzo 2031, le autorità doganali degli Stati membri o l’Autorità doganale dell’UE mettono a disposizione, su richiesta, dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure per le richieste di dati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché la forma e le categorie di dati che possono essere messi a disposizione mediante tali richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo