Art. 22

Periodi, date e termini

Periodi, date e termini 1.   Se un periodo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati, salvo che sia altrimenti disposto in detta normativa. 2.   Si applicano le norme applicabili ai periodi, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (33), salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.
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