Art. 45

Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE

Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE 1.   I dati personali non possono essere conservati nel centro doganale digitale dell’UE più a lungo di quanto necessario per il loro trattamento e, in ogni caso non possono essere conservati più a lungo di 10 anni dalla data in cui vi sono registrati. Nei casi di cui all’ e in relazione alle indagini avviate dall’OLAF, dall’EPPO o dalle autorità competenti degli Stati membri, alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione e ai procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti i dati personali delle categorie di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), tali dati possono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario ai fini di tali indagini, procedure o procedimenti. 2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze. 3.   Il titolare o il contitolare del trattamento dei dati pertinente effettua riesami periodici dei dati conservati nel centro doganale digitale dell’UE per garantire che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario.
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