Art. 45 · Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE

Art. 45

Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE

Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE 1.   I dati personali non possono essere conservati nel centro doganale digitale dell’UE più a lungo di quanto necessario per il loro trattamento e, in ogni caso non possono essere conservati più a lungo di 10 anni dalla data in cui vi sono registrati. Nei casi di cui all’ e in relazione alle indagini avviate dall’OLAF, dall’EPPO o dalle autorità competenti degli Stati membri, alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione e ai procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti i dati personali delle categorie di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), tali dati possono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario ai fini di tali indagini, procedure o procedimenti. 2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze. 3.   Il titolare o il contitolare del trattamento dei dati pertinente effettua riesami periodici dei dati conservati nel centro doganale digitale dell’UE per garantire che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario.
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