Art. 43
Diritto di Europol e Frontex di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE
Diritto di Europol e Frontex di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE
1. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può, su richiesta, ottenere i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/794, purché tali compiti riguardino questioni doganali e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8 del presente articolo.
2. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) può, su richiesta, ottenere i dati non personali o i dati aggregati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE nella misura necessaria per l’analisi dei rischi e il coordinamento operativo relativi alle attività di gestione delle frontiere che rientrano nel suo mandato quale delineato nel regolamento (UE) 2019/1896.
3. Qualsiasi richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 è presentata all’Autorità doganale dell’UE. Il richiedente dei dati fornisce i motivi della richiesta e garantisce che essa rientri nell’ambito di applicazione del quadro giuridico in base al quale opera il richiedente.
4. L’Autorità doganale dell’UE tratta la richiesta di dati di cui al paragrafo 1 o 2 e verifica se è presentata in conformità del presente articolo. L’Autorità doganale dell’UE verifica, inoltre, in cooperazione con l’unità centrale nazionale competente o, se designato dallo Stato membro interessato, con un funzionario di collegamento, se l’autorità doganale interessata si sia opposta alla trasmissione di tali dati al richiedente dei dati per i motivi specificati nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 e secondo la procedura ivi stabilita.
5. I dati scambiati a norma del presente articolo sono solo quelli necessari per le finalità indicate nella richiesta. L’Autorità doganale dell’UE mette rapidamente a disposizione tali dati tramite il centro doganale digitale dell’UE.
6. Ciascun organo o organismo dell’Unione di cui al presente articolo garantisce che i dati richiesti siano necessari, appropriati e proporzionati. L’organo o l’organismo dell’Unione interessato garantisce, inoltre, che l’uso dei dati sia conforme alle garanzie previste dagli atti giuridici dell’Unione applicabili.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente articolo al fine di consentire agli organi e agli organismi dell’Unione diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di richiedere e ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, conformemente alle norme di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti ai sensi del diritto dell’Unione e a condizione che tali compiti riguardino altre normative applicate dalle autorità doganali.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione:
a)
che stabiliscono le modalità per la richiesta e l’ottenimento di dati da parte degli organi e organismi dell’Unione di cui al presente articolo;
b)
che stabiliscono la procedura per la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in particolare specificando:
i)
come identificare le autorità doganali interessate dai dati;
ii)
come gestire le situazioni in cui i dati riguardano più autorità doganali;
iii)
i motivi per cui le autorità doganali interessate dai dati possono opporsi alla trasmissione dei dati, anche tenendo conto della sensibilità dei dati richiesti;
c)
che stabiliscono limitazioni e responsabilità per il trasferimento successivo dei dati da parte del richiedente;
d)
se del caso, che affrontano la necessità che il richiedente designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-43