Art. 210

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento 1.   Il debitore paga gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’ entro il termine prescritto dalle autorità doganali. Fatto salvo l’, paragrafo 2, tale termine non può superare 10 giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine qualora l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso dei controlli a posteriori di cui all’. Fatto salvo l’, paragrafo 2, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo. 2.   Se il debitore fruisce di un’opzione di pagamento a norma degli articoli da 212, 213 e 214, il pagamento è effettuato entro il termine o i termini fissati nel quadro di tali opzioni. 3.   Il termine di pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale è sospeso nei casi seguenti: a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’; b) quando le merci sono destinate a essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato; oppure c) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ e ci si trova in presenza di più debitori. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale di cui al paragrafo 3 del presente articolo e fissando il periodo della sospensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-210

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo