Art. 208

Termine per la contabilizzazione

Termine per la contabilizzazione 1.   Le autorità doganali contabilizzano l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro 14 giorni dallo svincolo delle merci, tranne quando le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono contabilizzare l’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate per un operatore economico di fiducia e certificato durante un periodo determinato, conformemente all’, paragrafo 5, mediante un’unica contabilizzazione alla fine di tale periodo, a condizione che tale contabilizzazione abbia luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza di tale periodo determinato. 3.   Laddove un’obbligazione doganale sia notificata in conformità dell’, paragrafo 7, essa è contabilizzata entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione. 4.   Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, tale importo è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o è stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione. Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda dazi antidumping provvisori, dazi compensativi provvisori o una misura di salvaguardia provvisoria, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’atto giuridico dell’Unione che istituisce i dazi o le misure definitivi. 5.   Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione. 6.   Il paragrafo 5 si applica all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi da 1 a 5, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all’importo dovuto. 7.   I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore. 8.   La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, fino a quando la notifica dell’obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio all’indagine penale in questione, anche se questa ha luogo in uno Stato membro diverso. In questo caso l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui l’importo è notificato al debitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-208

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo