Art. 207
Contabilizzazione
Contabilizzazione
1. Le autorità doganali di cui all’ contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti notificato conformemente all’.
L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’, paragrafo 2.
2. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.
3. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
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