Art. 185

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1.   Per le merci soggette ai dazi all’importazione, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in caso di inosservanza di uno dei seguenti elementi: a) un obbligo stabilito dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; b) un obbligo stabilito nella normativa doganale per quanto concerne l’uso finale delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei due seguenti: a) qualora l’inadempienza di un obbligo faccia sorgere l’obbligazione doganale, il momento in cui tale obbligo non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto; b) il momento in cui le merci sono vincolate a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era stato rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stato rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 5.   Quando le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime doganale sono fornite alle autorità doganali e comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito tali informazioni e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
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