Art. 186

Deduzione dell’importo di dazi all’importazione già corrisposto

Deduzione dell’importo di dazi all’importazione già corrisposto 1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto in virtù del loro uso finale, l’importo dei dazi all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale. Il primo comma si applica anche quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci. 2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1, per merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo dei dazi all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.
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