Art. 188

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1.   Per le merci soggette ai dazi all’esportazione, un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in caso di inosservanza di uno dei due seguenti elementi: a) un obbligo stabilito dalla normativa doganale per l’uscita delle merci; b) una condizione alla quale è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione. 2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei seguenti: a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell’Unione senza che alle autorità doganali siano state fornite, o siano state messe a loro disposizione, informazioni in merito a tale esportazione; b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l’uscita dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione; c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare l’obbligo in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era stato rispettato l’obbligo in questione e che agiva per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo; c) qualsiasi persona che ha partecipato all’atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell’obbligo e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere del fatto che non erano state fornite le informazioni richieste o, se del caso, che non era stata presentata una dichiarazione doganale, ma avrebbe dovuto esserlo. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.
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