Art. 189
Obbligazioni doganali qualora le merci siano soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali
Obbligazioni doganali qualora le merci siano soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali
1. L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali alle importazioni o esportazioni di qualsiasi tipo.
2. In deroga al paragrafo 1, non sorge un’obbligazione doganale in caso di:
a)
introduzione illegale di moneta falsa nel territorio doganale dell’Unione;
b)
introduzione nel territorio doganale dell’Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope tranne quando essi sono strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.
Ai fini delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando, a norma del presente regolamento o del diritto nazionale, i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscono la base per l’applicazione delle sanzioni.
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Procelex:32026R2108#art-189