Art. 191

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è calcolato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla destinazione e all’origine delle merci. Le norme per il calcolo dei dazi sono quelle applicabili alle merci di cui trattasi al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. 2.   Per quanto riguarda le vendite a distanza nell’ambito del regime IOSS, l’importo dei dazi all’importazione è determinato sulla base delle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci di cui trattasi al momento dell’accettazione del pagamento per la vendita a distanza. 3.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale. Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta prima del momento in cui hanno fatto tale constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale.
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