Art. 192

Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione

Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione 1.   Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale dell’Unione delle spese di deposito o per la manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l’eventuale aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione, a condizione che l’importatore o, se del caso, il dichiarante forniscano una prova soddisfacente di dette spese. Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo e l’origine delle merci non unionali usate nelle operazioni. 2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale dell’Unione, su richiesta dell’importatore o, se del caso, del dichiarante, si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime. 3.   Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta dell’importatore l’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, al momento in cui esse sono state vincolate a tale regime. 4.   Quando i prodotti trasformati risultano da un regime di perfezionamento attivo successivo per le merci che sono state vincolate a un primo regime di perfezionamento attivo, a norma del paragrafo 3, l’importatore può unicamente chiedere che l’obbligazione sia calcolata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo e all’origine delle merci vincolate a tale primo regime di perfezionamento attivo. 5.   In casi specifici stabiliti dalla normativa doganale l’importo dei dazi all’importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo senza la richiesta dell’importatore, dell’esportatore o, se del caso, del dichiarante al fine di evitare l’elusione delle misure di cui all’, paragrafo 2, lettera h). 6.   Quando sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione, l’importo dei dazi all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. 7.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’ o dell’ del presente regolamento, e a condizione che l’inadempienza che ha portato all’insorgenza di un’obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode, si applicano anche le seguenti disposizioni: a) il trattamento tariffario favorevole delle merci ai sensi della normativa doganale; b) l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’, paragrafo 2, lettere da d) a g), o degli o degli articoli da 161 a 165 del presente regolamento; o c) la franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale e nei casi specifici di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
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