Art. 19
Sospensione dell’applicazione
Sospensione dell’applicazione
1. La presentazione di un ricorso non ha l’effetto di sospendere l’applicazione della decisione oggetto del ricorso.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali sospendono, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione oggetto del ricorso sia incompatibile con la normativa doganale o che possa verificarsi un danno irreparabile per l’interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione oggetto del ricorso ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione dell’attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
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