Art. 171

Origine preferenziale

Origine preferenziale 1.   Per beneficiare delle misure di cui all’, paragrafo 2, lettera d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o con gruppi di tali paesi, le norme sull’origine preferenziale sono quelle stabilite da tali accordi. 3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell’Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono quelle adottate ai sensi dell’ di tale protocollo. 4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati all’Unione, le norme sull’origine preferenziale sono quelle adottate ai sensi dell’ TFUE. 5.   Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea dalle norme sull’origine preferenziale di cui al paragrafo 9 («deroga temporanea»). La deroga temporanea è giustificata da uno dei seguenti motivi: a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull’origine preferenziale; b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme sull’origine preferenziale. 6.   La richiesta di deroga temporanea è presentata alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. Tale richiesta indica i motivi di cui al paragrafo 5, secondo comma, che giustificano la deroga temporanea ed è corredata di un’idonea documentazione. 7.   La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme. 8.   Se è concessa la deroga temporanea, il paese o territorio beneficiario interessato rispetta tutti i requisiti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione relativamente all’uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui è stata accordata la deroga temporanea. 9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sull’origine preferenziale per quanto riguarda le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi, diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci ai fini delle misure di cui al paragrafo 1; b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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