Art. 9

Gestione delle decisioni adottate su richiesta

Gestione delle decisioni adottate su richiesta 1.   Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti. 2.   Il destinatario della decisione monitora costantemente il soddisfacimento dei criteri e il rispetto delle condizioni, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti da tale decisione e, se del caso, stabilisce controlli interni in grado di prevenire, individuare e rettificare operazioni illegali o irregolari. 3.   Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di tale decisione. 4.   Le autorità doganali monitorano regolarmente se il destinatario della decisione continui a soddisfare i relativi criteri e a rispettare i relativi obblighi, in particolare la capacità di prevenire, reagire e porre rimedio agli errori attraverso adeguati controlli interni nonché di notificare alle autorità doganali qualsiasi sospetto di frode doganale di cui sia a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, o qualsiasi informazione che possa portare alla sua individuazione, in particolare a norma degli . In base a tale attività di monitoraggio le autorità doganali valutano il profilo di rischio del destinatario della decisione, se opportuno. Se il destinatario della decisione risulta stabilito nel territorio doganale dell’Unione da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un suo attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata. 5.   Le autorità doganali comunicano all’Autorità doganale dell’UE le decisioni adottate su richiesta e tutte le attività di monitoraggio svolte a norma del paragrafo 4. L’Autorità doganale dell’UE tiene conto di tali informazioni ai fini di gestione dei rischi. 6.   Fino al 28 febbraio 2034, le autorità doganali registrano le decisioni nei sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri hanno accesso a tali decisioni e alle corrispondenti informazioni in tali sistemi. 7.   Fatte salve altre disposizioni applicabili che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, revocarla o modificarla in ogni momento se non è conforme alla normativa doganale. Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE circa l’annullamento, la revoca e la modifica di tali decisioni doganali, a meno che tali informazioni non siano già disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. 8.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le autorità doganali riesaminano una decisione. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) norme particolareggiate per il monitoraggio delle decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; b) i casi specifici in cui le decisioni devono essere riesaminate, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, e le norme per tale riesame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo