Art. 7
Norme operative relative agli uffici doganali competenti
Norme operative relative agli uffici doganali competenti
1. Salvo che sia altrimenti disposto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei rispettivi uffici doganali.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli orari ufficiali di apertura dei loro uffici doganali siano ragionevoli e adeguati e che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
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