Art. 172

Determinazione dell’origine di merci specifiche

Determinazione dell’origine di merci specifiche La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure per determinare l’origine di merci specifiche conformemente alle norme d’origine applicabili alle merci in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
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