Art. 174

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione 1.   La base primaria per il valore in dogana è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, adeguato conformemente agli . 2.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare di cui al paragrafo 1 è il pagamento totale per le merci importate che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore o dal compratore a una terza parte a beneficio del venditore e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate. 3.   Il valore di transazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) non esistono restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti: i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell’Unione; ii) limitazioni dell’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci in questione; b) la vendita o il prezzo non sono subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento; e d) il compratore e il venditore non sono collegati o la relazione non ha influenzato il prezzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-174

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo