Art. 12

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1o gennaio 2028. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora l’etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1o gennaio 2028, l’etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un’etichetta digitale di cui all’. 3.   In deroga al paragrafo 1, l’etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l’etichetta aggiornata contiene almeno un’etichetta digitale di cui all’. 4.   In deroga al paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un’etichetta digitale di cui all’.
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