Art. 10
Prodotti oggetto di commercio parallelo
Prodotti oggetto di commercio parallelo
1. L’etichetta di un prodotto fitosanitario per il quale è stato concesso un permesso di commercio parallelo in uno Stato membro (Stato membro d’introduzione) a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 comprende i seguenti elementi aggiuntivi:
a)
numero del permesso;
b)
nome, indirizzo e numero di telefono del titolare del permesso. Questi possono sostituire il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di origine.
2. Il numero di lotto del prodotto fitosanitario è quello assegnato dal fabbricante del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine.
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