Art. 11
Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo
Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo
1. In deroga agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento, l’etichetta di un prodotto fitosanitario da utilizzare per gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme, se del caso, solo all’allegato I, lettere c), d), e) e k).
2. L’etichetta contiene informazioni sulle condizioni specifiche imposte sulla base dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».
Storico versioni
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