Art. 11

Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo

Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo 1.   In deroga agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento, l’etichetta di un prodotto fitosanitario da utilizzare per gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme, se del caso, solo all’allegato I, lettere c), d), e) e k). 2.   L’etichetta contiene informazioni sulle condizioni specifiche imposte sulla base dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1123#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo