Art. 2
Etichetta digitale
Etichetta digitale
1. Un supporto dati quale definito all’, punto 39), del regolamento (CE) n. 1272/2008 che rimanda all’etichetta digitale è stampato sull’etichetta fisica.
2. L’etichetta digitale è accessibile senza la necessità di un account ed è gratuita.
3. Al momento del ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato o, se del caso, al termine del periodo di tolleranza di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale è disattivata, o una chiara dicitura indicante che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato è visibile all’utilizzatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1123#art-2