Art. 2

Etichetta digitale

Etichetta digitale 1.   Un supporto dati quale definito all’, punto 39), del regolamento (CE) n. 1272/2008 che rimanda all’etichetta digitale è stampato sull’etichetta fisica. 2.   L’etichetta digitale è accessibile senza la necessità di un account ed è gratuita. 3.   Al momento del ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato o, se del caso, al termine del periodo di tolleranza di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale è disattivata, o una chiara dicitura indicante che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato è visibile all’utilizzatore.
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