Art. 1

Norme generali

Norme generali 1.   Gli elementi dell’etichetta di cui agli del presente regolamento sono forniti su un’etichetta in forma fisica («etichetta fisica») e in forma digitale («etichetta digitale»). 2.   Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario garantisce che l’etichetta fisica e l’etichetta digitale del prodotto fitosanitario contengano gli stessi elementi. Tali elementi riflettono il contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009. 3.   In deroga al paragrafo 2, qualora l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all’autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo di tolleranza. 4.   L’etichetta fisica può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole. In tal caso si applica mutatis mutandis l’allegato I, punto 1.2.1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 5.   Nel caso di piccoli imballaggi, le informazioni richieste all’allegato I, lettere da j) a s), possono essere indicate su un foglietto di istruzioni separato accluso all’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta fisica. 6.   Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario può includere informazioni supplementari sull’etichetta fisica e sull’etichetta digitale, purché siano conformi al contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Storico versioni

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