Art. 9
Accesso ai documenti
In vigore dal 7 apr 2026
Accesso ai documenti
Le richieste di accesso ai documenti del comitato EHDS sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001. La competenza a decidere sulle richieste di accesso ai documenti spetta alla Commissione. Tale decisione è adottata in conformità della decisione (UE) 2024/3080 della Commissione (11). Se le richieste di accesso ai documenti del comitato EHDS sono rivolte a uno Stato membro, si applica l’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
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