Art. 10
Trasparenza
In vigore dal 7 apr 2026
Trasparenza
1. La Commissione pubblica le seguenti informazioni su un apposito sito web:
a)
i nomi delle autorità degli Stati membri di cui fanno parte i membri del comitato EHDS;
b)
il regolamento interno e il codice di condotta del comitato EHDS;
c)
le date delle riunioni, gli ordini del giorno, i processi verbali, i contributi scritti approvati, gli orientamenti e le relazioni di attività del comitato EHDS.
2. L’accesso a tale sito web non è soggetto alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni.
3. L’ordine del giorno e gli altri documenti di riferimento pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati con debito anticipo prima delle riunioni del comitato EHDS, seguiti dalla pubblicazione tempestiva dei verbali e dei documenti adottati dopo le riunioni.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c) non sono pubblicate qualora si ritenga che la divulgazione di tali informazioni arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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