Art. 8

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

In vigore dal 7 apr 2026
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del comitato EHDS, gli esperti invitati e gli osservatori sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, il quale, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale. Essi sono inoltre soggetti alle norme di sicurezza della Commissione relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell’Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10) della Commissione. Qualora i membri del comitato EHDS, gli esperti invitati e gli osservatori non rispettino tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.
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