Art. 5
Presidenza
In vigore dal 7 apr 2026
Presidenza
1. Il comitato EHDS è copresieduto dal rappresentante della Commissione di cui all’ e da un rappresentante di uno Stato membro eletto tra i rappresentanti degli Stati membri a maggioranza assoluta di tutti gli Stati membri per un mandato di due anni.
2. Se il rappresentante eletto tra i rappresentanti degli Stati membri non è più disponibile a svolgere il ruolo di copresidente, il comitato EHDS elegge un nuovo copresidente di uno Stato membro.
Storico versioni
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