Art. 23

Ruolo del coordinatore

In vigore dal 11 mar 2026
Ruolo del coordinatore 1.   Il coordinatore designato a norma dell’, paragrafo 2, nello specifico: a) garantisce che le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o dell’azione di esecuzione, delle successive tappe previste e delle misure da adottare; b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata conformemente al presente regolamento; c) coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata; d) informa l’acquirente o gli acquirenti dell’avvio di un’azione coordinata e mantiene i contatti con l’acquirente o gli acquirenti e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata e dal coordinatore; e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata e le altre misure necessarie ad attuare gli impegni proposti dall’acquirente interessato; f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata; g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata a norma del capo III. Nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g), il coordinatore è assistito dalle altre autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata. 2.   Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle altre autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata quando si avvalgono dei poteri di cui all’ della direttiva (UE) 2019/633 e al presente regolamento.
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