Art. 22
Cessazione dell’azione coordinata
In vigore dal 11 mar 2026
Cessazione dell’azione coordinata
1. Un’azione coordinata cessa se le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata concludono che la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera è cessata in tutti gli Stati membri interessati o che non si è verificata alcuna pratica commerciale sleale di questo tipo.
2. Il coordinatore designato conformemente all’, paragrafo 2, notifica senza ritardo, se del caso, alle autorità di contrasto degli Stati membri interessati dall’azione coordinata e alla Commissione la cessazione di tale azione.
Storico versioni
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