Art. 8

Misure di vigilanza preventive

In vigore dal 11 mar 2026
Misure di vigilanza preventive 1.   La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l’andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre a una delle situazioni di cui agli . Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
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Misure di vigilanza preventive (Art. 8 Regolamento (UE) 2026/687) — Testo vigente | Portale Normativo