Art. 9

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

In vigore dal 11 mar 2026
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie 1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile e che richiedono un’azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all’, paragrafo 5, l’esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato: a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell’Unione; e b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione; e c) qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto. 2.   Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di 21 giorni dall’apertura dell’inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri. 4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l’intervento immediato della Commissione e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 5.   Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni di calendario. 6.   Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall’inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono rimborsati tempestivamente. 7.   Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l’Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti. 8.   Qualora la Commissione stabilisca che una misura di salvaguardia provvisoria si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall’applicazione della misura, a meno che l’esito di un’inchiesta non dimostri che l’esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
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