Art. 6

Apertura di un’inchiesta in relazione a prodotti sensibili

In vigore dal 11 mar 2026
Apertura di un’inchiesta in relazione a prodotti sensibili 1.   Fatto salvo l’, la Commissione apre senza indugio un’inchiesta in relazione a prodotti sensibili qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui all’, paragrafi 1 e 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, anche nei casi in cui può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri. 2.   La Commissione valuta in via prioritaria se esistano elementi di prova prima facie di cui al paragrafo 1 nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo dei prezzi sul mercato interno concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti siano prevalentemente stabiliti in uno o più Stati membri. 3.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 5 % rispetto alla media triennale, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili. 4.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all’importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell’Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 5 % rispetto alla media triennale, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili. 5.   Nello stabilire gli elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio, la Commissione non si limita alle soglie quantitative di cui al presente articolo. Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell’industria, in tutta l’Unione o a livello di Stati membri, comprese diminuzioni sostenute dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio e possono giustificare l’apertura di un’inchiesta.
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