Art. 5

Apertura di un’inchiesta

In vigore dal 11 mar 2026
Apertura di un’inchiesta 1.   La Commissione apre un’inchiesta su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, accertati in base ai fattori di cui all’, paragrafo 5. 2.   La richiesta di apertura di un’inchiesta contiene le informazioni seguenti: a) la denominazione e la descrizione del prodotto interessato importato, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del prodotto simile o direttamente concorrente; b) i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell’associazione che presentano la richiesta, se applicabile; c) se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; d) il volume di produzione dei produttori che presentano la richiesta o che sono rappresentati nella richiesta e una stima della produzione di altri produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; e) il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni del prodotto interessato in termini assoluti e relativi, per un periodo pari ad almeno i 36 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di apertura di un’inchiesta per cui sono disponibili informazioni; f) il livello dei prezzi all’importazione durante lo stesso periodo e il prezzo di prodotti simili o direttamente concorrenti; e g) la quota di mercato interno assorbita dall’aumento delle importazioni e le variazioni relative all’industria dell’Unione con riferimento al livello delle vendite sul mercato interno, della produzione, delle scorte, dei prezzi del mercato dell’Unione, della produttività, dell’utilizzo degli impianti, dei profitti e delle perdite e dell’occupazione per un periodo pari ad almeno i 36 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta per cui sono disponibili informazioni. 3.   L’ambito del prodotto oggetto dell’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione. 4.   Può essere aperta un’inchiesta anche qualora si verifichi un’impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, accertati in base ai fattori di cui all’, paragrafo 5. 5.   La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un’inchiesta prima che questa sia aperta. 6.   Qualora ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione apre l’inchiesta e pubblica un avviso di apertura dell’inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione apre l’inchiesta entro un mese dalla data in cui riceve la richiesta a norma del paragrafo 1. 7.   Conformemente all’accordo, l’avviso di apertura contiene le seguenti informazioni: a) il nome del richiedente; b) la descrizione completa del prodotto importato oggetto dell’inchiesta e la relativa classificazione nel sistema armonizzato; c) il termine per la richiesta di audizioni; d) i termini per la registrazione come parte interessata e per la presentazione di informazioni, dichiarazioni e altri documenti; e) l’indirizzo presso il quale è possibile visionare la richiesta e gli altri documenti relativi all’inchiesta; f) il nome, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o di fax dell’istituzione che può fornire ulteriori informazioni; e g) una sintesi dei fatti su cui si è basata l’apertura dell’inchiesta, che comprenda i dati sulle importazioni presumibilmente aumentate in termini assoluti o in relazione alla produzione totale, nonché un’analisi della situazione dell’industria dell’Unione in base a tutti gli elementi forniti nella richiesta.
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